PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai profughi d'Istria, Fiume e Dalmazia, riconosciuti tali con decreto prefettizio, che hanno optato per la conservazione della cittadinanza italiana e sono stati trattenuti in territorio jugoslavo contro la loro volontà e avviati al lavoro, sono riconosciuti, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, i diritti al riscatto dell'assicurazione obbligatoria e al riconoscimento dei contributi versati all'Ente assicurativo jugoslavo anche dopo il 18 dicembre 1954.
      2. Al fine di cui al comma 1, sono riaperti i termini per la ricostruzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli altri istituti previdenziali ai sensi e con le procedure previste della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e dalla legge 5 aprile 1985, n. 135.

Art. 2.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano altresì ai cittadini italiani provenienti dalla zona B del Territorio libero di Trieste fino al 5 ottobre 1956.

Art. 3.

      1. Ai profughi di cui agli articoli 1 e 2 che sono stati costretti a prestare servizio militare nella Repubblica federativa di Jugoslavia, sono estesi i benefici di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.
      2. Il servizio prestato coattivamente nella Repubblica federativa di Jugoslavia è equiparato a quello prestato in Italia.

 

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Art. 4.

      1. I cittadini italiani che sono stati ristretti nelle carceri jugoslave per motivi etnici, politici, nazionali e ideologici sono equiparati ai perseguitati politici.

Art. 5.

      1. Il Governo è tenuto ad avanzare ai Governi degli Stati subentrati alla cessata Repubblica federativa di Jugoslavia la richiesta di totale riabilitazione dei cittadini italiani di cui all'articolo 3.